Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorsi trattati de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 16/10/2023, ha riformato sentenza emessa il 24/2/2023 dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti COGNOME NOME e di COGNOME NOME NOME relazione ad una pluralità di rapin loro contestate, rideterminando la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. conformità alle richieste di concordato.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, lo COGNOME deducendo il vizio motivazione in ordina alla mancata prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti gener sulla contestata aggravante, ed il COGNOME deducendo la mancanza di motivazione i ordine alla congruità della pena base.
I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: in questa Corte, con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, h chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’acc pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuo 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo l la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’ svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a qu avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, 273194).
Nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordem formulate dalle parti, pertanto, queste ultime non possono dedurre in sed legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628), salvo il caso di irrogazione di una p illegale, posto che l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti limita la cognizione del giudice dì legit motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’ar cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua nonché – apparendo evidente che i ricorsi sono stati proposti determinando la cau di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto de rilevante entità di detta colpa – della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2024
L’estensore
Il Presidente