Ricorso per Cassazione inammissibile: analisi del provvedimento
In ambito legale, presentare un ricorso per Cassazione inammissibile rappresenta un rischio processuale significativo che può portare a gravi conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i criteri rigorosi che determinano la validità dell’impugnazione, sottolineando l’importanza di proporre motivi che non siano una semplice ripetizione di quanto già dibattuto nei gradi di merito.
Analisi dei fatti nel ricorso per Cassazione inammissibile
Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che aveva già valutato in modo approfondito le doglianze difensive relative alla determinazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione profili di censura già ampiamente vagliati dai giudici territoriali, senza apportare elementi di novità sotto il profilo della legittimità. In particolare, la difesa contestava la mancata applicazione della pena sostitutiva e l’entità della riduzione concessa per le circostanze attenuanti generiche.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte, Sezione Settima Penale, ha sancito che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato non rispettava i canoni di ammissibilità richiesti dalla legge. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione fosse meramente riproduttivo di argomenti già disattesi con motivazioni giuridicamente corrette e puntuali. Di conseguenza, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è scattata la condanna obbligatoria del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi della normativa vigente.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che i motivi di ricorso sono inammissibili quando si limitano a riproporre censure di merito già adeguatamente confutate dai giudici precedenti. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano operato una scelta coerente riguardo alle emergenze processuali, motivando in modo logico il diniego della massima estensione delle attenuanti e l’esclusione della pena sostitutiva sulla base di un giudizio prognostico negativo. Tale valutazione, essendo priva di vizi logici manifesti, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte sottolineano che la funzione della Cassazione non è quella di un terzo grado di merito, ma quella di verificare la corretta applicazione della legge e la tenuta logica delle motivazioni. La pronuncia conferma che tentare di trasformare il ricorso di legittimità in una nuova valutazione dei fatti porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Questo provvedimento funge da monito sull’importanza di una difesa tecnica mirata esclusivamente ai vizi di legge, onde evitare sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato dell’istanza.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone motivi già discussi?
Il ricorso è inammissibile perché la Cassazione non è un terzo grado di merito e non può rivalutare fatti già correttamente analizzati dai giudici precedenti senza nuovi vizi di legge.
Quali sanzioni economiche comporta il rigetto del ricorso in Cassazione?
Oltre alle normali spese processuali, il ricorrente deve pagare una somma pecuniaria variabile, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Cosa determina il rifiuto di una pena sostitutiva da parte della Corte?
Il rifiuto è legittimo quando il giudice esprime un giudizio prognostico negativo sul comportamento dell’imputato, ritenendo la misura non idonea sulla base degli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8888 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8888 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in FRANCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al portato della riduzione accordata per le generiche, concesse non nella massima estensione possibile e alle ragioni sottese al giudizio prognostico, di contenuto negativo, apprezzato a sostegno della negata applicazione della pena sostitutiva sollecitata nelllOinteresse dell’imputato rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025