Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11443 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAGRANDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con l’atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione attesa la non impugnabilità della sentenza di primo grado, di condanna alla sola pena dell’ammenda, il difensore di fiducia di NOME COGNOME, deduce, con un unico motivo, l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 4, comma settimo, I. n. 628 del 1961;
rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e 613, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore di fiducia non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; che, infatti, l’AVV_NOTAIO, che ha sottoscritto l’atto di appello, risulta iscri all’RAGIONE_SOCIALE dal 12/01/2011, ma non anche all’Albo speciale previsto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la cui iscrizione è, a pena di inammissibilità, richiesta per poter proporre ricorso per cassazione;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 27 febbraio 2026