Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10968 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10968 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Napoli oggetto di impugnazione, Ł stata depositata il giorno 8 giugno 2025, vale a dire entro il termine di trenta giorni indicato nel dispositivo del 4 giugno 2025, per cui i termini per il deposito scadevano il giorno 18 settembre 2025;
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME Ł stato proposto tardivamente in quanto il ricorso per cassazione Ł stato proposto in data 15 ottobre 2025 e, quindi, pure considerata la sospensione feriale, oltre i quarantacinque giorni, di cui all’art. 585, lett. c ), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore