Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo «mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento di fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati».
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il ricorso, consta, infatti, di una collazione di massime giurisprudenziali afferenti all’obbligo di motivazione senza alcun riferimento specifico al caso in esame e con doglianze del tutto generiche in punto di assenza di motivazione.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
Il ricorso è inammissibile anche perchè, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02, 1 2024, COGNOME Monica, Rv. 285870 – 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l’inosservanza e l’erronea applica zione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distint aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. anche Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, in motivazione, pag. 30)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 12/06/2024