Ricorso per Cassazione e Sequestro: Perché i Motivi Vanno Presentati Subito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: quando si presenta un ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di sequestro preventivo, i motivi devono essere enunciati contestualmente. Non è ammessa alcuna riserva di presentarli in un secondo momento, pena l’inammissibilità del ricorso stesso. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata e le conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Palermo, riguardante somme significative, distinte in due categorie: un sequestro preventivo ai sensi del comma 1 dell’art. 321 c.p.p. e un secondo sequestro, funzionale alla confisca, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
L’indagato proponeva richiesta di riesame e il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente l’istanza, annullando il decreto limitatamente al sequestro funzionale alla confisca (per oltre un milione di euro), ma confermando il sequestro preventivo per una somma ancora superiore.
Contro questa decisione, il difensore dell’indagato presentava ricorso alla Corte di Cassazione, ma con una particolarità: si riservava di depositare i motivi di impugnazione in un secondo momento.
La Questione Giuridica: Il Ricorso per Cassazione e la Riserva dei Motivi
Il punto centrale della controversia è la validità di un ricorso per cassazione presentato senza l’immediata enunciazione dei motivi. In materia di misure cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’, come stabilito dall’art. 325 del codice di procedura penale. La disciplina applicabile, richiamata dalla norma, è quella dell’art. 311, commi 3, 4 e 5, c.p.p.
È proprio il comma 4 dell’art. 311 a diventare il perno della decisione della Suprema Corte. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che i motivi devono essere ‘enunciati contestualmente al ricorso’.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il dettato normativo dell’art. 311, comma 4, c.p.p. è espresso e non lascia spazio a interpretazioni estensive. La legge esclude categoricamente la possibilità che i motivi possano essere ‘riservati’ in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, basandosi sul solo dispositivo.
La norma impone un onere di specificità e contestualità che il difensore non può eludere. La ratio è quella di garantire una rapida definizione dei procedimenti cautelari e di assicurare che la Corte di Cassazione sia immediatamente investita di doglianze chiare e specifiche, fondate esclusivamente sulla violazione di legge.
Le Conclusioni
La decisione ha implicazioni pratiche significative per la difesa. Dimostra che la strategia di presentare un ricorso ‘in bianco’ con riserva dei motivi è una pratica non consentita e rischiosa. In materia di sequestri, il difensore deve redigere i motivi di ricorso sulla base del provvedimento impugnato, anche se ne possiede il solo dispositivo, formulando le censure di legittimità in modo completo e tempestivo. L’inosservanza di questa regola formale porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile presentare un ricorso per cassazione contro un’ordinanza di sequestro e riservarsi di presentare i motivi in un secondo momento?
No, non è possibile. L’ordinanza stabilisce che, ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., i motivi devono essere enunciati contestualmente alla presentazione del ricorso, escludendo la possibilità di una loro successiva integrazione o presentazione.
Qual è la conseguenza se i motivi del ricorso per cassazione non vengono presentati insieme all’atto di impugnazione?
La conseguenza diretta è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esaminerà il merito delle questioni sollevate.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Palermo il 22/10/1971
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Palermo
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con dispositivo di decisione del 14/11/2024 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME annullava il decreto del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024, limitatamente al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. funzionale alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 1.022.117,87, confermando l’impugnato decreto in relazione al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. della somma di euro 1.660.537,13.
Avverso il dispositivo di ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, con riserva dei motivi di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’aert. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. (riesame del decreto di sequestro preventivo) è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge; in tal caso, si applicano le disposizioni dell’art. 311 commi, 3, 4 e 5 cod. proc. pen.
Il comma 4 dell’art. 311 stabilisce espressamente che i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, così escludendosi la possibilità che possano essere riservati in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, sulla base del dispositivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente