Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO il difensore conclude per l’accoglimento del ricorso
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Oggi , 23 GEN. 2624
I
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 26 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Palermo del 3 maggio 2023 di applicazione a NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere limitatamente al reato di cui al capo 10) confermato nel resto l’ordinanza genetica ritenendo sussistente la grav indiziaria dei delitti di cui ai capi 11, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del e 13 ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazion art. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.1. La motivazione dell’ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indiz di colpevolezza del reato associativo ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 19 sarebbe manifestamente illogica e lacunosa ed in violazione di legge perché Tribunale del riesame avrebbe ritenuto l’indagato stabilmente inserito n sodalizio; però, se l’attività illecita dell’associazione per delinquere è ini 2019, le attività investigative sull’indagato sono successive al 5 agosto 2020.
Il ricorrente non avrebbe partecipato ad alcun reato fine se non quel commesso il 5 agosto 2020 sicché la sua condotta sarebbe episodica.
La durata della condotta di partecipazione, indicata dai Tribunale del riesam in relazione ai capi 10 e 11, è contestata con riferimento alla conversazi trascritta a pag. 16 (n.1205 del 13 gennaio 2020) ed all’unico reato commesso l’identificazione del ricorrente in relazione alla conversazione n. 2225 del 19 lu 2020. Il ricorrente non avrebbe assunto il ruolo di finanziatore poiché risponderebbe dei reati fine contestati agli altri associati e l’associazi delinquere non avrebbe avuto finanziatori nel periodo precedente.
La ricostruzione dell’episodio del 5 agosto 2020 è contestata richiamando l conversazione del 5 agosto 2020 n.2583 e la relazione di servizio degli agenti apposta mento.
2.2. Quanto alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, il Tribunale del ries non avrebbe indicato fatti idoneí a neutralizzare il cd. tempo silente; né il pe di reiterazione dei reati può essere desunto esclusivamente dalla gravità e/o titolo del reato per cui si procede.
Il difensore ha depositato motivi aggiunti, in cui, in realtà, si repli argomentazioni del Procuratore Generale e sì presentano anche le conclusioni
scritte. Si rileva che con la propria richiesta di riesame la difesa non ha presentato motivi scritti ma li ha dedotti oralmente in sede di discussione orale.
Si richiamano le questioni già proposte sulla durata della condotta, sulla motivazione irragionevole ed illogica sullo stabile inserimento nel contesto associativo criminale sulla base della gravità indiziaria per il solo reato fine contestato al capo 11) ed in contraddizione con l’esclusione della gravità indiziaria per il reato contestato al capo 10) della rubrica ed il ruolo di finanziatore.
Il difensore ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come indicato anche dal difensore nella memoria di replica, il riesame è stato proposto senza motivi scritti contestando genericamente l’insussistenza della gravità indiziaria e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari; all’udienza del 26 maggio 2023, in sede di discussione, il difensore ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza genetica per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza o, in subordine, l’applicazione di una misura meno afflittiva, previa esclusione della recidiva reiterata e del ruolo di finanziatore contestato.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 03), in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sull fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.
Secondo Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni RAGIONE_SOCIALE quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito.
La proposizione RAGIONE_SOCIALE specifiche questioni è poi collegata alla preclusione processuale derivante dalla formazione del cd. giudicato cautelare che copre solo
quelle dedotte e non quelle deducibili (cfr. Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buf Rv. 198211-01, in motivazione).
1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la contestazione sulla sussisten della gravità indiziaria è stata genericamente dedotta in sede di riesame sostanza, la questione relativa alla durata della condotta di partecipazione, s si incentra la prima parte del ricorso, in sé ed in relazione a quell associazione per delinquere, sul ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda di cu capo 10, sulla condotta commessa il 5 agosto 2020, sono state dedotte per prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione degli artt. 606, comma 609 cod. proc. pen.
1.3. Il ricorrente, poi, invoca una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversaz e dell’annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso (cfr. pag. 3 ricorso), prospettando una questione di merito, che per altro non risulta dedo specificamente al Tribunale del riesame, con conseguente inammissibilità per l considerazioni già esposte.
1.4. Non risulta dedotta al Tribunale del riesame la questione relativa al tempo silente; quanto alla concreta sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelarì, il ri è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca in quan si confronta in alcun modo con gli elementi di fatto, indicati a pag. 20 dell’ordinanza impugnata, evidenziati dal Tribunale del riesame.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ex art. 616 proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE: non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato present senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/12/2023.