Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46229 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 27/06/1964
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti e letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 3/06/2024 che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati ascritti, ritenuta la continuazione con quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Messina del 28/1172018, irrev. il 1/07/2020.
La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge in ordine all’art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alle ragioni su cu è fondata la condanna.
Il ricorso è inammissibile non essendo entrambe le censure consentite in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
E tanto a prescindere dall’espresso richiamo nella sentenza impugnata, anche ai fini di cui all’art. 129 cod. proc. pen., della decisione del Tribunale di Chieti in ordine alla colpevolezza dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2024.