Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26861 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2254/2025
CC – 27/06/2025
R.G.N. 15404/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Con istanza del 7 febbraio 2025, il difensore di NOME COGNOME in esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, ha chiesto al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina, nell’interesse del proprio assistito, l’autorizzazione a lasciare l’abitazione per due ore al giorno, di mattina, per provvedere alle proprie esigenze di vita e a recarsi, la domenica, in Chiesa per seguire le funzioni religiose.
L’istanza Ł stata rigettata con ordinanza in data 11 febbraio 2025.
Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il detenuto, a mezzo del proprio difensore, evidenziando come la richiesta fosse stata giustificata con l’età avanzata del detenuto, con le sue condizioni di salute e con quelle della moglie, anch’essa anziana.
L’istanza era giustificata da ragioni di assolvimento alle primarie esigenze di vita, non altrimenti suscettibili di essere garantite e a fronte di ciò il Magistrato di sorveglianza si Ł limitato a rigettarla, senza ulteriore motivazione.
Con ordinanza del 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo e, rilevata la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
L’atto introduttivo risulta articolato in termini di puro merito e senza la contestazione dell’unico vizio deducibile nel caso di impugnazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle modalità esecutive della misura alternativa della detenzione domiciliare, ovvero la violazione di legge.
Deve essere incidentalmente ribadito, infatti, che avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio Ł esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285853 – 01; Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287623 – 01).
Tuttavia, con l’atto introduttivo si sollecita una rivalutazione degli elementi fattuali già sottoposti all’esame del giudice investito della richiesta originaria dimodifica delle modalità applicative della misura alternativa.
In tal senso si pongono le allegazioni difensive relative alle condizioni soggettive del ricorrente e della coniuge, oltre alle esigenze di salute.
Si tratta di argomenti di puro merito che esulano totalmente da una qualsiasi deduzione inquadrabile in termini di violazione di legge.
Giova, a tale proposito, ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601) in base al quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Da quanto esposto, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Stante la struttura del provvedimento impugnato che si risolve nella mera indicazione del dispositivo, nonostante la dichiarazione di inammissibilità, si esenta il ricorrente dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME