Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 13/04/2023 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato decreto emesso il 1 febbraio 2022 (n. 52/2022) dal tribunale di Napoli con cui era s disposta la confisca di prevenzione in danno di NOME COGNOME ovvero di sua moglie NOME COGNOME o del loro figlio NOME, di due immobili abitativi, cinque garage e un magazzino.
In particolare, con la decisione d’appello è stata disposta la revoca della confisca del sito in Villaricca, intestato a NOME COGNOME, con conferma nel resto della precedente decis di confisca.
Avverso il decreto della corte d’appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione art.10 comma 3 d. Igs. n.159/2011 NOME COGNOME quale proposto e NOME COGNOME quale terzo interessato proponendo tre motivi.
3 II primo motivo di censura attiene alla violazione del principio logico di rilevanza poi corte ha omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti contenute nella sentenz della corte di appello di Milano (n.1376 del 3 aprile 2006) che avrebbero dovuto condurre una diversa decisione, in particolare la durata limitata dell’attività illecita la non e
dell’attività illecita in capo all’COGNOME, egli impossibilità di ricostruire l’ammontare dei da questi ottenuti. Si tratta di fattori rilevanti per ricostruire in modo quale le caratter fatto storico e per escludere che il reato di furto aggravato per cui è intervenuta la sente condanna possa integrare il presupposto della categoria di pericolosità semplice richiesta caso in esame. In conclusione in relazione al periodo dal 2000 al 2007 vi è stata ne motivazione del decreto oggetto di ricorso un’omissione nella selezione delle informazio rilevanti che ha determinato un’errata ricostruzione del fatto storico, ciò che integra il violazione di legge, nozione nella quale vari compresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi c un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che singolarmente considerato sarebbe tale da poter determinare un esito opposto a giudizio.
Analogo discorso viene fatto per gli anni 2007-2017, si sostiene nel terzo motivo di ric incentrato sulla violazione della legge penale (art.606 lett b c.p.p. in relazione all’art Igs. 159/2011).
Dopo aver osservato che il decreto della corte d’appello ha preso in esame tre precedent condanne del proposto, viene denunciato che la corte nell’analisi condotta omesso di individuare, ai fini della pericolosità, in che termini l’attività delittuosa rappres provvedimenti sia stata produttiva di reddito illecito.
Parimenti errate sono le valutazioni espresse in ordine alla insussistenza in capo agli Al padre e figli, di redditi e disponibilità idonee a giustificare, all’epoca dei fatti, l’a immobili confiscati.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiest la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso in Cassazione avverso un decreto applicativo di misura di prevenzione.
Pur facendo riferimento nelle rubriche dei due motivi a violazioni di legge (evocata riferimento alle lettere b) e c) dell’art.606 c.p.p. rispettivamente in relazione (1) all’a Igs. 159/2011 e (2) agli artt.125 c.p.p., 111 comma 6 Cost. e 7 d. Igs. 159/2011 nel pri motivo; con riferimento all’art.606 lett. d) c.p.p. in relazione all’arti lett.b) d. Igs. secondo) i ricorsi propongono questioni che si riferiscono alla motivazione del provvedimen impugnato, contestandone il contenuto ed esponendo così censure non scrutinabili in sede di legittimità.
Nel primo e secondo motivo (trattati unitariamente) si contesta che la Corte abbia omesso d prendere in considerazione informazioni rilevanti contenute nella sentenza della Corte appello di Milano (n.1376 del. 3 aprile 2006) che avrebbero condotto ad una diversa decisione In sostanza, un’omissione nella selezione delle informazioni rilevanti tale da determin un’errata ricostruzione del fatto storico. Analogamente, nel secondo motivo si denuncia che
Corte abbi
omesso di individuare il collegamento tra l’attività delittuosa ed il reddito illecito ed abb nell’escludere le giustificazioni addotte dagli COGNOME sulla legittimità dei redditi.
Con le censure svolte i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l’approdo decisional sono pervenuti i giudici nell’affermare la pericolosità sociale del ricorrente, sottoponen Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione cioè proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.
Si tratta, come si vede, di questioni attinenti alla valutazione del fatto, non censur questa sede.
Questa Corte ha infatti più volte chiarito che “in tema di procedimento di prevenzione ricorso per Cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. 6 settembre 20 n.159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa, in relazio ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemen potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio” (Sez. 6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.279284 01; Sez. 2, n.44578 del 5/10/2023, COGNOME). Nel caso concreto, come visto in premessa, non si può parlare di inesistenza né di apparenza poiché tutti i profili indicati dai ricorrenti in realtà trattati nel provvedimento impugnato, sebbene con esito insoddisfacente per ricorrenti.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, ai se dell’ar1.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimen nonché, ravvisandosi i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.