Ricorso per cassazione: Quando la Corte dice ‘No’ al Riesame dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione nel sistema processuale penale italiano. Spesso si crede, erroneamente, che la Corte di Cassazione rappresenti una terza occasione per discutere l’intera vicenda processuale. In realtà, il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge, non di giudice dei fatti. Analizziamo come la Suprema Corte ha respinto i motivi di un ricorso, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La ricorrente sollevava due principali questioni: la prima riguardava una presunta errata valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna; la seconda contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato.
Limiti del Ricorso per Cassazione: la Valutazione delle Prove
Il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, non denunciava un vero errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, diversa da quella fatta dai giudici di merito. Questo è un punto cruciale del nostro ordinamento.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le prove e sperare in un’interpretazione differente. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di proporre una ‘ricostruzione alternativa’ dei fatti, basata su un diverso peso dato alle prove, è un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso deve evidenziare vizi specifici, come un travisamento palese di una prova decisiva, non una generica contestazione del convincimento del giudice.
La Violazione dell’art. 192 c.p.p. non è Motivo Valido in sé
La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. La Corte ha chiarito che l’inosservanza di questa norma non è sanzionata con la nullità. Pertanto, non può essere utilizzata come ‘scorciatoia’ per superare i limiti imposti dall’art. 606 c.p.p., che elenca tassativamente i motivi per cui si può presentare ricorso. Un’errata valutazione della prova può essere censurata solo come vizio di motivazione (illogicità, contraddittorietà), non come errore di diritto.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena e il Ricorso per Cassazione
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, è stato respinto. La Corte ha ribadito un altro principio consolidato.
La Graduazione della Pena
La scelta dell’entità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa scelta non è sindacabile in Cassazione, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Il ricorrente non può limitarsi a contestare la pena, ma deve dimostrare che la motivazione del giudice è viziata in modo grave ed evidente.
Motivazione Implicita per Pene Minime
Un aspetto interessante sottolineato dalla Corte è che non sempre è necessaria una motivazione esplicita e dettagliata per giustificare la pena. Quando la sanzione irrogata è pari o molto vicina al minimo edittale previsto dalla legge, la motivazione può essere considerata implicita. La scelta di una pena mite, infatti, lascia intendere che il giudice abbia valutato in modo favorevole all’imputato tutti i criteri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.).
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano privi di specificità e tendevano a un riesame del merito non consentito. Il primo motivo chiedeva una rivalutazione delle prove, mentre il secondo contestava una decisione discrezionale del giudice (la pena) senza dimostrare un’illogicità manifesta. La Corte ha quindi confermato che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di controllare la legittimità e la coerenza logica delle loro decisioni. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chi intende presentare un ricorso per cassazione. È fondamentale comprendere che non si tratta di un’ulteriore istanza per discutere i fatti. I motivi devono essere rigorosamente giuridici, specifici e focalizzati sui vizi tassativamente previsti dalla legge. Contestazioni generiche sulla valutazione delle prove o sulla misura della pena, specialmente se mite, sono destinate all’inammissibilità. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ovvero quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge, e ne delimita chiaramente il perimetro di intervento rispetto al giudizio di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare il merito della vicenda.
Si può contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice?
No, la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa decisione non può essere oggetto di ricorso per cassazione, a meno che non sia frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, cosa che deve essere specificamente dimostrata dal ricorrente.
Il giudice deve sempre giustificare in modo dettagliato la pena inflitta?
No. Secondo la Corte, quando viene inflitta una pena corrispondente o vicina al minimo edittale, non è necessaria una giustificazione espressa e dettagliata. Si presume implicitamente che il giudice abbia valutato positivamente i criteri dell’art. 133 del codice penale, data la ridotta entità della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare un rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti ;
che, inoltre, non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse all motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, giacché l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è stabilita a pena di nullità, né vale la qualificazione del vizio dedotto operata da ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lettera b), posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzioNOMErio, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’ 581 cod. proc. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o d ragionamento manifestamente illogico;
che, inoltre, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. (Si veda pag. 6
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.