Ricorso per Cassazione: quando la rilettura dei fatti lo rende inammissibile
Con l’ordinanza n. 32913/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’). La decisione ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, e i motivi di ricorso non possono celare un tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già accertata nei gradi precedenti. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dal Tribunale di Varese. L’imputato lamentava l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, sostenendo che il giudice di merito avesse inquadrato la sua condotta in una fattispecie di reato sbagliata. Nello specifico, si contestava la violazione degli articoli 81 del Codice Penale e 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi adito la Corte di Cassazione, facendo leva sulla possibilità, prevista dall’articolo 448, comma 2-bis, del Codice di Procedura Penale, di contestare la correttezza della qualificazione giuridica data dal giudice di merito.
I limiti del ricorso per cassazione e l’errore manifesto
La difesa sosteneva che il giudice avesse commesso un errore di diritto nel classificare il reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha analizzato la struttura del ricorso e ha rilevato una criticità fondamentale. Secondo gli Ermellini, l’argomentazione difensiva, al di là dell’enunciazione formale del vizio di legge, si risolveva nella prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa e, a dire del ricorrente, più logica rispetto a quella adottata nella sentenza impugnata.
Questo approccio si scontra con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione, infatti, è consentito solo per vizi di legge e non per una nuova valutazione delle prove o per una riconsiderazione del merito della vicenda. La disposizione dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. non fa eccezione a questa regola.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che la possibilità di dedurre l’erronea qualificazione giuridica del fatto è strettamente limitata ai soli casi di “errore manifesto”. Questo concetto, già consolidato nella giurisprudenza e codificato dalla riforma del 2017, indica un errore che deve essere evidente e immediatamente percepibile dalla sola lettura del provvedimento impugnato, senza necessità di compiere complesse analisi o di confrontare diverse ricostruzioni fattuali.
Nel caso di specie, il ricorso non denunciava un errore di questo tipo. Al contrario, proponeva una diversa lettura degli eventi, cercando di convincere la Corte a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Un’operazione del genere è del tutto estranea alle funzioni della Corte di Cassazione.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 15553/2018), la Corte ha ribadito che la denuncia di errori valutativi in diritto è inammissibile se questi non risultano palesi dal testo della sentenza. Di conseguenza, il tentativo di introdurre una diversa prospettazione dei fatti si traduce in una censura non consentita, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un importante monito: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito. La contestazione della qualificazione giuridica è un’arma potente, ma può essere usata solo quando l’errore del giudice è palese e non richiede alcuna incursione nel campo della ricostruzione dei fatti, che resta di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
È sempre possibile presentare un ricorso per cassazione per un’erronea qualificazione giuridica del fatto?
No, in seguito a una sentenza di patteggiamento, il ricorso è limitato, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., e deve riguardare un “errore manifesto” che non implichi una nuova valutazione dei fatti.
Cosa intende la Cassazione per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica?
Si tratta di un errore di diritto che risulta evidente e immediatamente riconoscibile dalla sola lettura del provvedimento impugnato, senza la necessità di riconsiderare le prove o di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a versare 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di VARESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite)7conclusioni del PG
udito il ifensore
R.G. 19387-2024
RIC.NOME COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del D.P.R. 309/1990 che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619)
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.