Ricorso per cassazione: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Comprendere i confini del ricorso per cassazione è cruciale per chiunque affronti un procedimento penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un “terzo giudice” dei fatti, ma un giudice di legittimità. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso basato su una diversa interpretazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il caso in esame: un ricorso contro la valutazione delle prove
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali del ricorso si concentravano sulla presunta violazione dell’articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, che disciplina i criteri di valutazione della prova e degli indizi.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici dei gradi precedenti avessero interpretato male le emergenze probatorie emerse durante il dibattimento. L’obiettivo era quello di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa lettura dei fatti e delle prove, che portasse a un esito favorevole per l’imputato.
La decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che delinea in modo netto i poteri del giudice di legittimità.
I limiti alla denuncia della violazione dell’art. 192 c.p.p.
La Corte ha specificato che la violazione delle regole sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non può essere presentata come un errore di diritto (violazione di legge). Può, invece, essere fatta valere solo come un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale.
Questo significa che l’imputato non può semplicemente affermare che la prova è stata valutata male, ma deve dimostrare che la motivazione della sentenza è:
* Mancante: il giudice non ha spiegato il suo ragionamento.
* Contraddittoria: le argomentazioni del giudice si scontrano tra loro.
* Manifestamente illogica: il ragionamento seguito dal giudice è palesemente irrazionale.
Se il vizio non rientra in una di queste categorie, la Corte non può intervenire.
Le motivazioni: il divieto di sovrapporre la propria valutazione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte ha ribadito di non avere il potere di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è decidere se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia la migliore possibile, ma solo se sia logicamente sostenibile e giuridicamente corretta.
I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso si risolvevano in “censure intese a negare la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa lettura dei dati processuali”. Questo tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova è precluso dalla legge. È stato richiamato il principio, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui la Corte di Cassazione non può saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, chiarisce che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello. È necessario individuare specifici vizi di legittimità o di motivazione manifesta, senza chiedere alla Corte di rivedere il merito della vicenda.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione, quindi, consolida il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione della legge, non come un’ulteriore istanza per la discussione dei fatti.
Posso presentare un ricorso per cassazione se ritengo che i giudici abbiano interpretato male le prove?
No, non direttamente. Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e fornire una nuova interpretazione. È possibile contestare la valutazione delle prove solo se si dimostra che la motivazione della sentenza è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dalla Corte, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42656 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e le note difensive sopravvenute, ritenuto che con il primo e con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sulla base di un rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 – , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 – 02);
rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso si risolvono in censure intese a negare la responsabilità dell’imputato sulla base una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
r Il Consigliere COGNOME