Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a CIRIE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 14 dicembre 2018 nei confronti di NOME COGNOME;
letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per motivazione illogica sotto il profilo del travisamento della prova;
rilevato che:
«il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugNOME deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risult logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specific ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; COGNOME, Rv. 233708);
deve essere ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
ritenuto che, nel caso di specie, l’unica censura è volta a sollecitare a questa
Corte di legittimità una sostanziale rilettura delle dichiarazioni del teste COGNOME oggetto di completa e non manifestamente illogica disamina da parte dei giudici
di merito;
in particolare, la Corte di appello di Torino si è ampiamente soffermata su aspetti di fatto quali la scarsa conoscenza della lingua italiana, le discrasie con le
dichiarazioni predibattimentali del medesimo teste, l’oggettiva inverosimiglianza di alcuni passaggi rievocativi e le incertezze mnemoniche fornendo, per ognuno di
tali aspetti (alcuni dei quali rievocati nel ricorso per cassazione), una spiegazione priva di evidenti criticità;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025