Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: Quando è Ammissibile?
Presentare un ricorso per cassazione giudice di pace è una procedura con limiti ben definiti, che spesso generano confusione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 4655/2024) offre un chiarimento fondamentale: per i reati di competenza del Giudice di Pace, l’appello alla Suprema Corte è consentito solo per violazione di legge, escludendo i vizi di motivazione. Analizziamo insieme questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: Dalle Lesioni Personali alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, emessa in primo grado dal Giudice di Pace e successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via legale, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo addotto, tuttavia, si è rivelato il punto debole della sua strategia: il ricorso era basato unicamente su presunti “vizi di motivazione” della sentenza d’appello.
Il Ricorso per Cassazione Giudice di Pace e i Motivi Ammessi
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato un ostacolo insormontabile. La normativa che regola i procedimenti davanti al Giudice di Pace stabilisce regole specifiche e restrittive per l’accesso al giudizio di legittimità. In particolare, l’articolo 39-bis del D.Lgs. 274/2000, in combinato disposto con l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale, è inequivocabile: avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge.
La Differenza Cruciale: Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
Per comprendere appieno la decisione, è essenziale distinguere i due concetti:
* Violazione di legge: Si verifica quando il giudice ha applicato una norma sbagliata o ha interpretato in modo errato quella corretta. È un errore di diritto puro.
* Vizio di motivazione: Riguarda il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice. Si contesta non l’errore di diritto, ma la coerenza, la completezza o la logicità del ragionamento che ha portato alla decisione.
Nel caso in esame, il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione delle norme, ma il modo in cui il giudice d’appello aveva ragionato nel confermare la sua colpevolezza. Questo, secondo la legge, non è un motivo valido per un ricorso per cassazione giudice di pace.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
Di fronte a un ricorso fondato su un motivo non consentito dalla legge, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile. La Corte ha specificato che la memoria difensiva presentata non aggiungeva elementi nuovi, limitandosi a ribadire le conclusioni già esposte. La decisione è stata quindi netta e procedurale, senza entrare nel merito della questione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati o inammissibili.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso articolato dall’imputato denunciava vizi di motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, ha sottolineato come la normativa vigente, specificamente gli articoli 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, limiti tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze d’appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace alla sola violazione di legge. Poiché il motivo sollevato non rientrava in tale categoria, il ricorso è stato ritenuto privo dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza: chi intende impugnare in Cassazione una sentenza d’appello relativa a un reato di competenza del Giudice di Pace deve prestare la massima attenzione ai motivi che intende sollevare. L’unica strada percorribile è quella della violazione di legge. Tentare di contestare la logicità o la coerenza della motivazione del giudice inferiore si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era basato su ‘vizi di motivazione’, mentre la legge consente di ricorrere in Cassazione contro le sentenze d’appello del Giudice di Pace solo per ‘violazione di legge’.
Qual è la differenza tra ‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’?
La ‘violazione di legge’ è un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica. Il ‘vizio di motivazione’ è un difetto nel ragionamento logico del giudice. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, solo il primo tipo di errore può essere contestato in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BONEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso articolato dal ricorrente, che denunzia vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente che nulla aggiunge al ricorso, perché si limita a rassegnare le conclusioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024