Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: Quando è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini precisi entro cui è possibile presentare un ricorso per cassazione giudice di pace in materia penale. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare i motivi di ricorso nel rispetto delle specifiche norme procedurali, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le regole del gioco processuale.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace nei confronti di un’imputata, ritenuta responsabile per reati di percosse e minaccia. La sentenza di primo grado veniva successivamente confermata in appello dal Tribunale competente.
Non arrendendosi, l’imputata decideva di portare il caso fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su presunti difetti e sull’illogicità della motivazione della sentenza d’appello, contestando il modo in cui i giudici avevano valutato le prove e ricostruito i fatti per affermare la sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e, senza entrare nel merito della questione, lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Limiti del Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
Il cuore della decisione risiede nella specifica disciplina che regola le impugnazioni delle sentenze emesse dal Giudice di Pace. La Corte ha chiarito che, ai sensi di normative specifiche come l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, il ricorso per cassazione giudice di pace è soggetto a limiti più stringenti rispetto ai ricorsi contro sentenze emesse da tribunali ordinari.
In particolare, l’appello alla Corte di Cassazione per questi procedimenti è consentito esclusivamente per violazione di legge. Questo significa che si può contestare unicamente un’errata applicazione o interpretazione di una norma giuridica da parte del giudice precedente.
Nel caso di specie, la ricorrente non lamentava una violazione di legge, bensì un vizio di motivazione, ovvero criticava la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dal Tribunale nel confermare la sua colpevolezza. Questo tipo di censura, che attiene alla valutazione dei fatti e delle prove, è esplicitamente escluso dai motivi ammissibili per questa tipologia di ricorsi. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in partenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale del Giudice di Pace davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi del ricorso siano focalizzati unicamente su questioni di puro diritto, ovvero sulla presunta violazione di norme sostanziali o processuali.
Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti, la credibilità dei testimoni o la logicità della motivazione sarà destinato all’insuccesso e comporterà conseguenze economiche per il ricorrente. La strategia difensiva deve quindi essere attentamente calibrata su questo specifico e restrittivo perimetro di ammissibilità, per evitare di incorrere in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su presunti vizi e illogicità della motivazione, un motivo non consentito dalla legge per le impugnazioni in Cassazione di sentenze emesse dal Giudice di Pace.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace?
Secondo la normativa richiamata nell’ordinanza (in particolare l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000), l’unico motivo valido per questo tipo di ricorso è la ‘violazione di legge’.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CESARIO DI LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale Lecce, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace della medesima citt con la quale l’imputata è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli cpv., 582 e 612 cod. pen.;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui ricorrente deduce il difetto e l’illogicità della motivazione in relazione alla sua responsabilità per i reati contestati, non sono ammissibili in s legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunc per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso cassazione solo per violazione di legge;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Cons* ‘ iere estensore
Il Presidente