Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERAVEZZA il 21/03/1978
avverso la sentenza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lucca, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace, ha assolto l’imputato dal reato di minaccia in danno di COGNOME Iva perché il fatto non sussiste, confermandone, invece, la condanna per il medesimo reato ad oggetto la minaccia perpetrata ai danni di NOME
Considerato, in via preliminare, che i tre motivi di ricorso, rivolti a denunziare vizi di motivazione della sentenza impugnata, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza della fattispecie di reato contestata e alla portata intimidatoria dell’espressione minacciosa rivolta alla persona offesa, non sono comunque deducibili in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Considerato, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025