Ricorso per Cassazione Generico: Inammissibilità e Conseguenze
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione generico è destinato all’inammissibilità. Questa decisione assume particolare rilevanza quando il ricorso segue un ‘concordato sulla pena’ in appello, evidenziando la necessità di specificità e concretezza nei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, accogliendo un accordo tra le parti (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’), aveva ridotto la pena inflitta a un imputato per due distinti capi di imputazione. Nello specifico, la pena era stata rideterminata in tre anni e otto mesi di reclusione e tremila euro di multa per un reato, e tre anni di reclusione e quattordicimila euro di multa per il secondo.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio la presenza di cause di non punibilità.
L’Analisi della Corte e il Principio del ricorso per Cassazione generico
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella ‘radicale genericità’ che connotava l’atto di impugnazione. I giudici hanno evidenziato come, a fronte di un accordo che implica una rinuncia ai motivi di merito relativi alla responsabilità, il difensore non possa limitarsi a una critica astratta.
Per superare il vaglio di ammissibilità, l’avvocato avrebbe dovuto indicare con precisione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto specifici che, se correttamente valutati, avrebbero dovuto portare a un proscioglimento immediato dell’imputato, nonostante l’accordo sulla pena.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta e si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma richiede che i motivi di ricorso siano specifici e non meramente assertivi. Nel caso di specie, avendo l’imputato rinunciato a contestare la propria responsabilità attraverso il concordato, un eventuale ricorso successivo deve basarsi su argomenti solidissimi e chiaramente esposti, che dimostrino l’esistenza di una causa di proscioglimento evidente e non contestabile.
L’omissione di tali elementi trasforma il ricorso in un’istanza esplorativa e generica, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi concluso che il ricorso era privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state dirette per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso al giudizio di Cassazione, specialmente dopo un concordato in appello, è un percorso rigoroso che non ammette approssimazioni. Un ricorso per Cassazione generico non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘radicale genericità’. La difesa non ha specificato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato, limitandosi a una contestazione astratta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato) impedisce di ricorrere in Cassazione?
No, non lo impedisce, ma lo rende più difficile. Poiché il concordato implica una rinuncia a contestare la responsabilità, un successivo ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi molto specifici e concreti che dimostrino l’esistenza di una causa di proscioglimento immediato, per non essere considerato generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente-
NOME COGNOMErelatore- ord. n. 628/25
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE – 2/4/2025-
NOME COGNOME R.G. n. 7399/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. ad Acerra il 29/2/1984
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/12/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione della Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva rispettivamente ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa e anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa le pene inflitte a COGNOME NOME per i reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen., attesa la radicale genericità che lo connota, avendo il difensore, a fronte dell’intervenuta rinunzia ai motivi di merito in punto di responsabilità, omesso di indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non sussistendo cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 aprile 2025
La Consigliera estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME