Ricorso per Cassazione Generico: Guida alla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Non è sufficiente un generico dissenso verso la decisione impugnata; è necessario articolare critiche precise e circostanziate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso per cassazione generico e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso: La Revoca della Misura Alternativa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con la quale veniva revocata una misura alternativa alla detenzione (l’affidamento) concessa a un soggetto. La decisione del Tribunale si basava su una valutazione delle condotte del condannato, ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura.
Insoddisfatto della decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.
L’Esito del Ricorso in Cassazione: un ricorso per cassazione generico
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso era meramente “confutativo e generico”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a proporre una diversa valutazione degli elementi fattuali (le condotte tenute) che erano già stati logicamente analizzati e valutati dal Tribunale di Sorveglianza. Non ha, invece, individuato specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
La Corte ha sottolineato che tra i requisiti essenziali del ricorso, sanciti a pena di inammissibilità, vi è quello della specificità dei motivi, come previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo significa che chi impugna una decisione ha l’onere non solo di indicare i punti specifici della sentenza che intende contestare, ma anche di esporre chiaramente gli elementi fattuali e giuridici che sostengono le proprie lamentele. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione generico non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del giudizio di cassazione: la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del giudice precedente. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto si trasforma in una richiesta di un nuovo giudizio di merito, che esula dalle competenze della Cassazione.
La Corte ha definito le doglianze del ricorrente come “confutative e in fatto”, proprio perché miravano a contrapporre una propria interpretazione dei fatti a quella, già ampiamente e logicamente motivata, del Tribunale. Questa genericità ha reso impossibile l’esame nel merito, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione deve essere meticolosa e focalizzata sui vizi di legittimità. L’esito del ricorso per cassazione generico non è solo il rigetto, ma anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di una preparazione tecnica approfondita prima di adire la Suprema Corte, evitando impugnazioni dilatorie o prive dei requisiti di legge.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “confutativo e generico”. Il ricorrente si è limitato a proporre una diversa valutazione dei fatti già analizzati dal Tribunale di Sorveglianza, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, violando così il requisito della specificità dei motivi previsto dall’art. 581 c.p.p.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un ricorso?
La Corte di Cassazione non è un giudice di merito, quindi non può riesaminare i fatti del caso. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità: verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, data la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4406 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4406 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE, con ordinanza in data 05/06/2025, revocava l’affidamento concesso a NOME NOME.
Propone ricorso per cassazione il condanNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
Il ricorso è inammissibile perchè confutativo e generico, là dove propone una diversa valutazi degli elementi (concernenti le obiettive condotte del condanNOME) già logicamente analizzat Tribunale.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilit specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla b delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 5 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non ind elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazion di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Le doglianze sono confutative e in fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinaz causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamen della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025