Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4370 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4370 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 19/06/2025, rigettava l’istan di misure alternative presentata da NOME COGNOME NOME.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo il seguente motivo violazione di legg vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibil specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono all delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. cAtA,; , 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della Mrlinmir impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura f consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i sindacato.
La motivazione è conforme a diritto: “prima di ammettere il condannato a misure alternativ detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positi comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la at soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, s commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile conti con ambienti delinquenziali di elevato livello” (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Si 264037).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025