Ricorso per Cassazione Generico: La Corte Spiega l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È necessario formulare motivi specifici, dettagliati e pertinenti. Un ricorso per cassazione generico, ovvero privo di questi requisiti, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12401/2024, offre un chiaro esempio di questo principio, delineando gli oneri che gravano sulla parte che impugna una sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di lesioni personali, confermata dal Tribunale in secondo grado. La persona condannata decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando la propria difesa a un unico motivo: l’asserita violazione di legge per l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, di una doglianza relativa all’inutilizzabilità di alcune fotografie prodotte dalla parte civile. Secondo la difesa, tali prove non avrebbero dovuto essere ammesse nel processo.
Il Ricorso per Cassazione Generico e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha immediatamente qualificato come generico. Il problema non risiedeva nell’oggetto della doglianza (l’inutilizzabilità delle foto), ma nel modo in cui è stata presentata.
I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale del processo penale: quando una parte eccepisce l’inutilizzabilità di un atto processuale, ha l’onere di andare oltre la semplice affermazione. È suo dovere, infatti, chiarire l’incidenza concreta di quell’atto sul “complessivo compendio indiziario”. In altre parole, deve spiegare in che modo l’esclusione di quella prova specifica avrebbe potuto cambiare l’esito del giudizio, dimostrandone la “decisività”.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare l’inutilizzabilità delle foto senza argomentare perché, senza di esse, la sua condanna non sarebbe stata confermata. Questa omissione ha reso il motivo di ricorso vago e astratto, incapace di mettere in discussione la logica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza n. 1219 del 2019), ribadendo che l’onere di specificità è cruciale per evitare che il ricorso si trasformi in una richiesta di riesame del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché non affrontava il nucleo della decisione del giudice di secondo grado, ma si limitava a riproporre una questione senza dimostrarne l’effettiva rilevanza.
La Suprema Corte ha affermato che la mancanza di questa argomentazione specifica rende il motivo del tutto generico e, di conseguenza, il ricorso non può essere accolto. La decisione evidenzia come il processo di cassazione non sia una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha motivato questa sanzione aggiuntiva ravvisando “profili di colpa” nella proposizione dell’impugnazione. L’evidente genericità del motivo, infatti, rendeva l’esito del ricorso prevedibile. Questo principio, avallato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati sono vaghi, astratti e non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata, mancando di spiegare in modo chiaro e preciso dove il giudice precedente avrebbe sbagliato.
Qual è l’onere della parte che contesta l’utilizzabilità di una prova?
La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di una prova ha l’onere di dimostrare l’impatto decisivo di tale prova sul complesso delle prove già valutate. Deve, cioè, spiegare come l’esclusione di quella specifica prova avrebbe potuto portare a una decisione diversa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se si ravvisano profili di colpa dovuti all’evidente infondatezza del ricorso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne h confermato la condanna per il delitto di lesioni personali;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia, assume la violazione della legge penale, l’omessa valutazione, da parte del Giudie di secondo grado, de doglianza relativa all’inutilizzabilità delle foto prodotte dalla parte civile – è generico in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti proc , pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l’incidenza di complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferime provvedimento impugNOME» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.