Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35461 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/seprtite le conclusioni del PG f GLYPH LA) r ot (‘-?; GLYPH of )«:L0)(4-0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2024 il Tribunale di Macerata – quale gi della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOMENOME tesa ad o l’estensione dell’effetto favorevole di una impugnazione proposta da un coimputa tema di estinzione del reato (rispetto ad una decisione di merito divenuta irrevoc il COGNOME in data 6 dicembre 2022).
Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con atto del 26 g 2024.
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perché risulta sottoscritto person dall’interessato.
3.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono – ovviamente – posterio vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’ imputato anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedend che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 c cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
3.2 La firma in calce al ricorso – che identifica il soggetto proponente – è del NOME, con mera autentica da parte del difensore, incaricato del deposito. Non può parlarsi, pertanto, di ricorso proposto dal difensore cassazionista, quanto d
proposto dall’interessato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazio causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in fa della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente