Ricorso per Cassazione: perché la firma del difensore è obbligatoria
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, ma l’accesso a questa fase è regolato da norme procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può presentare ricorso autonomamente.
L’analisi dei fatti
Nel caso in esame, un soggetto ha proposto impugnazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, l’atto di ricorso è stato redatto e sottoscritto direttamente dall’interessato, senza l’assistenza e la firma di un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Questa scelta ha determinato un blocco immediato della procedura giudiziaria.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze espresse. Oltre al rigetto dell’istanza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato come l’irregolarità della sottoscrizione sia un vizio insanabile che impedisce fin dall’origine la nascita di un valido rapporto processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella corretta applicazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, è stato stabilito che l’atto di Ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La norma mira a garantire che il ricorso, data la sua natura esclusivamente tecnica e di legittimità, sia redatto da professionisti dotati di specifica competenza. La firma personale dell’imputato non è dunque idonea a sostituire quella del difensore tecnico, rendendo l’atto giuridicamente inesistente ai fini dell’impugnazione.
Le conclusioni
In conclusione, il mancato rispetto delle formalità prescritte per il Ricorso per Cassazione comporta conseguenze gravose non solo sotto il profilo del diritto di difesa, che viene definitivamente precluso, ma anche sotto l’aspetto economico. La sanzione pecuniaria inflitta serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente errati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Risulta quindi essenziale che ogni iniziativa legale in questa sede sia filtrata e validata da un professionista abilitato per evitare la perdita del diritto a un giudizio di legittimità.
Posso presentare un ricorso in Cassazione firmandolo personalmente?
No, la legge prevede che il ricorso debba essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato senza la firma del legale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la riforma del 2017 riguardo alle impugnazioni?
La Legge 103/2017 ha modificato l’art. 613 c.p.p. rendendo obbligatoria la firma di un difensore abilitato per la validità del ricorso davanti alla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51064 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 51064 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritt dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., co modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricors
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023