Ricorso per cassazione: La Firma del Difensore è Requisito Essenziale
Presentare un ricorso per cassazione è una fase cruciale e altamente tecnica del processo penale, governata da regole procedurali stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, pena l’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale requisito.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Personale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’aspetto critico, che ha determinato l’esito del giudizio di legittimità, è che l’atto di impugnazione era stato proposto e firmato personalmente dalla parte interessata, e non da un legale.
Sebbene un difensore avesse apposto la propria firma “per autentica” a quella del ricorrente, la Corte ha ritenuto tale formalità del tutto irrilevante ai fini della validità dell’atto. Si è inoltre accertato che il legale in questione non era nemmeno iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola chiara e invalicabile del codice di procedura penale, che mira a garantire l’elevato livello tecnico richiesto per questo tipo di impugnazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Scelta sul ricorso per cassazione
Le motivazioni alla base della decisione sono nette e si radicano nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio di cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno precisato due punti cruciali:
1. Titolarità dell’Atto: Il ricorso è un atto di natura tecnica che deve provenire da un professionista qualificato. La sottoscrizione personale della parte non soddisfa questo requisito, poiché la legge riserva la redazione e la presentazione di tali atti esclusivamente a un difensore specializzato.
2. Irrilevanza dell’Autentica: La firma “per autentica” da parte di un avvocato non trasferisce la titolarità dell’atto dal cliente al legale. Essa serve solo a certificare l’identità di chi firma, ma non sana il vizio di origine, ovvero la mancanza della sottoscrizione del professionista in qualità di autore del ricorso. A maggior ragione, l’atto è invalido se il difensore che autentica non possiede l’abilitazione richiesta per il patrocinio in Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso per cassazione non è un atto che l’imputato può compiere personalmente. La complessità delle questioni trattate davanti alla Suprema Corte, che si concentra su vizi di legittimità e non sul riesame dei fatti, impone l’assistenza obbligatoria di un avvocato cassazionista.
Questa regola serve a tutelare sia il corretto funzionamento della giustizia, evitando che la Corte sia investita di ricorsi infondati o tecnicamente scorretti, sia lo stesso imputato, garantendogli una difesa tecnica adeguata al grado di giudizio. Pertanto, chi intende impugnare una sentenza in Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un legale iscritto all’albo speciale, il quale redigerà e sottoscriverà l’atto in prima persona, assumendosene la piena paternità e responsabilità tecnica.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un avvocato non abilitato al patrocinio in Cassazione autentica la firma dell’imputato sul ricorso?
L’atto rimane inammissibile. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma è irrilevante perché non trasferisce la titolarità dell’atto al difensore e non sana il vizio fondamentale della mancanza di sottoscrizione da parte di un legale abilitato.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso liquidata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
Ritenuto che il ricorso di NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);
Ritenuto, altresì, che è irrilevante che, per la natura personale dell’atto impugnatorio la sottoscrizione “per autentica” della firma del ricorrente ad opera del difensore, che non attribuisce al difensore stesso la titolarità dell’atto (Sez. 3 n., 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475), tenuto conto, altresì, che il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. comma 5, I. n. 69/2005.
Così deciso I’ll luglio 2024
SEZIONE VI PENALE