Ricorso per Cassazione: La Firma del Difensore è Obbligatoria?
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali non sono semplici dettagli burocratici, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Un errore nella forma può compromettere l’intero esito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale riguardo al ricorso per cassazione: la necessità imprescindibile della sottoscrizione da parte di un difensore specializzato. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente dall’Imputato
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Genova. L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava una particolarità determinante: era stato redatto e sottoscritto unicamente dall’imputato, senza l’intervento di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La questione giunta all’esame della Suprema Corte riguardava quindi la validità di un ricorso per cassazione presentato in via personale, un’ipotesi che la legge regola in modo molto stringente.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Normativa di Riferimento
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La decisione si fonda su una regola chiara e inequivocabile del nostro ordinamento processuale, rafforzata da una recente riforma.
Il Ruolo dell’Avvocato Cassazionista
Il perno della questione è l’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, questa norma stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente detto ‘cassazionista’. Questa previsione non ammette deroghe e mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che è il più alto grado della giurisdizione.
L’Irrilevanza dell’Autenticazione della Firma
Nel corso del procedimento, è emerso un altro dettaglio: la firma dell’imputato era stata autenticata da un legale. Tuttavia, la Corte ha specificato che tale autenticazione è del tutto irrilevante ai fini della validità del ricorso. Citando l’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice, i giudici hanno ribadito che l’autentica serve unicamente a certificare la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata. Non può, in alcun modo, sanare la mancanza del requisito fondamentale richiesto dall’art. 613 c.p.p., ovvero la sottoscrizione da parte del difensore qualificato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie e si concentrano sulla natura del giudizio di cassazione e sulla volontà del legislatore del 2017. La Corte sottolinea che l’obbligo della firma del difensore cassazionista è stato introdotto per assicurare che il ricorso sia tecnicamente adeguato a contestare i soli vizi di legittimità, evitando così di gravare la Suprema Corte di impugnazioni infondate o mal formulate. Il filtro della difesa tecnica specializzata è considerato un presidio indispensabile per l’efficienza del sistema. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato, pertanto, viola frontalmente questa regola, rendendo l’impugnazione irricevibile ab origine.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale: nel giudizio di cassazione penale non c’è spazio per il ‘fai da te’. L’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un requisito di ammissibilità inderogabile. Le conseguenze della violazione di questa norma sono severe: oltre alla declaratoria di inammissibilità, che impedisce ogni esame nel merito della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (3.000 euro) a favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: ogni atto di impugnazione, specialmente se diretto alla Suprema Corte, deve essere affidato a professionisti qualificati per evitare conseguenze pregiudizievoli e definitive.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Se un avvocato autentica la firma dell’imputato sul ricorso, quest’ultimo diventa valido?
No. L’ordinanza chiarisce che l’autenticazione della firma attesta unicamente la sua genuinità e provenienza, ma non sostituisce il requisito della sottoscrizione obbligatoria da parte del difensore cassazionista.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1518 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACIREALE il 24/04/1992
avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avvi GLYPH r udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME é inammissibile perché proposto pers , )nalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato da legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere s Atoscrit a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cas ;azi ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente . edatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impl gnazion l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi c ell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, NOME COGNOME Rv. :14636);
ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalil à ai se dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ric r -rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle amnr-:.nde, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di! le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
COGNOME Presidente