Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA a CAMPOSAMPIERO avverso la sentenza in data 08/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Torino.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto presentato personalmente dall’imputato con atto da lui sottoscritto con firma autenticata dal difensore.
2.1. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la Legge 23 giugno 2017, n. 103- ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 44401 del
24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, Rv. 274221 – 01).
Risulta irrilevante, per la natura personale dell’atto d’impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).
Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione in esame, in quanto proposta con atto di ricorso sottoscritta personalmente dell’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 02/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME