Ricorso per Cassazione: L’Errore Fatale della Firma Personale
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, affrontando un caso emblematico relativo alla sottoscrizione del ricorso per Cassazione. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’assistenza di un difensore specializzato non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per accedere al massimo organo della giurisdizione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato, invece di affidarsi a un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ha deciso di sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione. Questo gesto, apparentemente semplice, ha innescato una reazione a catena con conseguenze procedurali e finanziarie significative.
La Decisione della Corte
La Suprema Corte, investita del caso, non ha nemmeno esaminato le ragioni di merito del ricorso. La decisione è stata netta e immediata: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 613 e il Ruolo del Ricorso per Cassazione
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un preciso riferimento normativo: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La sottoscrizione personale da parte dell’imputato costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di valutare le doglianze sollevate. La Corte ha applicato anche l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro (ammenda) a carico di chi ha proposto un ricorso inammissibile. La ragione di tale sanzione risiede nel fatto che il ricorrente, con la sua condotta, ha dato causa all’inammissibilità, attivando inutilmente la complessa macchina giudiziaria della Corte Suprema.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: il percorso verso la Corte di Cassazione è strettamente regolamentato e non ammette improvvisazioni. La firma di un legale specializzato non è una mera formalità, ma la garanzia che l’atto possieda i requisiti tecnici e formali per essere esaminato. La decisione di agire autonomamente in questa fase processuale non solo preclude ogni possibilità di vedere accolte le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. Pertanto, è essenziale affidarsi sempre a un professionista qualificato per tutelare efficacemente i propri diritti nel grado più alto del giudizio.
Può un imputato firmare personalmente il proprio ricorso per Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile perché deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per Cassazione inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende.
Perché è stata applicata un’ammenda oltre alle spese processuali?
L’ammenda è stata applicata perché il ricorrente, presentando un ricorso con un vizio di forma così evidente, ha dato causa all’inammissibilità, attivando inutilmente il meccanismo giudiziario e determinando un dispendio di risorse pubbliche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34144 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso deciso de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell’imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di C 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così d ciso il 17 settembre 2025