Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1218/2025
NOME COGNOME
CC – 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASCINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PISA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Con lÕimpugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, nellÕambito del procedimento penale n. 6711/23 RGNR a carico di COGNOME NOME, per quanto qui di interesse, ha rigettato la richiesta di archiviazione, avanzata in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 388 cod. pen., disponendo, relativamente a tali reati, che il pubblico ministero formulasse nei termini di legge lÕimputazione a carico dellÕindagato.
Avverso detta ordinanza, COGNOME NOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione della legge penale, in relazione allÕart. 388 cod. pen., sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente interpretato lÕart. 388 cod. pen e avrebbe violato il principio del .
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 595 cod. pen., sostenendo che la motivazione del provvedimento impugNOME non sarebbe adeguata e che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente applicato Çi criteri di individuazione dei destinatari della comunicazioneÈ, non avrebbe tenuto conto del legittimo esercizio del diritto di difesa e di critica e avrebbe omesso di valutare le condotte calunniose della persona offesa.
2.3 Con un terzo motivo, deduce la nullitˆ dell’ordinanza per violazione dellÕart. 409 cod. proc. pen. e per Çeccesso di potereÈ.
Il ricorso è inammissibile perchŽ sottoscritto personalmente dallÕimputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimitˆ .
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Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneitˆ dell’atto introduttivo del giudizio di legittimitˆ.
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Al riguardo, va ricordato che lÕart. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimitˆ debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
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Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessitˆ della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: Çl’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalitˆ nell’impostazione e nella redazione dellÕatto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimitˆ , scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1È.
La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalitˆ legata alla certezza della ÒpaternitˆÓ dellÕatto.
LÕinammissibilitˆ, ai sensi dellÕart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.
AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME