Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5864 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME NOME é inammissibile perché pro personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riform legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazio il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente r inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impu l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai se disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscriz riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, NOME, Rv. 2
ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formali dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricor pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierelstensore
Il Presidente