Ricorso per Cassazione: perché non puoi firmarlo da solo
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema penale, ma l’accesso a questo grado di giudizio è subordinato a requisiti formali estremamente rigidi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito che la presentazione personale del ricorso da parte dell’imputato non è più consentita, determinando l’immediata chiusura del procedimento senza alcuna analisi dei motivi di doglianza.
Il caso e la violazione procedurale
La vicenda trae origine da un’impugnazione proposta da un soggetto nato all’estero contro una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato ha scelto di agire autonomamente, depositando un atto sottoscritto di proprio pugno. Tuttavia, questa modalità di azione si scontra frontalmente con l’attuale assetto normativo che regola il giudizio di legittimità.
La riforma della legittimazione
Fino a pochi anni fa, l’imputato godeva di una certa autonomia nel proporre impugnazioni. Con l’entrata in vigore della cosiddetta Riforma Orlando, il legislatore ha voluto professionalizzare ulteriormente il ricorso davanti alla Suprema Corte, imponendo che l’atto sia redatto e firmato esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti. Questa scelta mira a garantire che i ricorsi siano tecnicamente fondati e rispettino i complessi canoni di autosufficienza richiesti in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano esclusivamente sull’applicazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. I giudici hanno rilevato che il ricorrente era privo di legittimazione soggettiva al momento della presentazione dell’atto. La norma attuale stabilisce infatti che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato non è più un’opzione valida, rendendo l’atto giuridicamente inesistente ai fini del prosieguo del giudizio. Tale vizio è considerato insanabile e preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle ragioni espresse nel ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la definitività della sentenza impugnata. Oltre al rigetto, l’ordinanza ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea la gravità dell’errore procedurale e l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati per evitare aggravi economici e la perdita definitiva della possibilità di difesa. La decisione ribadisce che nel giudizio di legittimità la forma è sostanza e il rispetto delle regole sulla legittimazione è il primo requisito per ottenere giustizia.
Posso presentare un ricorso in Cassazione senza l’aiuto di un avvocato?
No, a seguito della riforma del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se firmo personalmente l’atto di ricorso?
Il ricorso verrà dichiarato inammissibile dalla Corte, la sentenza impugnata diventerà definitiva e sarai condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La Corte solitamente determina una somma equa da versare alla Cassa delle Ammende che, in casi come questo, può arrivare a tremila euro, oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40961 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall’imputato, privo legittimazione a seguito della novella dell’art. 613 cod. proc. pen., come modif dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017;
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 12/09/2023.