Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10483 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10483 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 26 giugno 2024 che ha disposto la proroga della sottoposizione a visto della corrispondenza di cui all’art. 18ter , comma 1, lett. b Ord. pen. per ulteriori tre mesi che il ricorso Ł stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Viterbo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l’art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
che il ricorso Ł pertanto inammissibile;
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Ord. n. sez. 4234/2026
CC – 12/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME