Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile, Pena l’Inammissibilità
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza per vizi di legittimità. Proprio per la sua importanza, la legge prevede requisiti di forma molto stringenti, la cui violazione può precludere l’accesso a questa fondamentale tutela. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore specializzato, non potendo l’imputato presentarlo personalmente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’interessato, agendo in prima persona, ha redatto e depositato l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. Nel suo scritto, lamentava una presunta violazione di legge, in particolare la mancata valutazione da parte dei giudici di merito di eventuali cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso per cassazione inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un controllo preliminare di natura procedurale, che si è rivelato fatale per l’impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso per Cassazione è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, entrambi sufficienti a giustificare la declaratoria di inammissibilità.
La Violazione dell’Art. 613 c.p.p.: La Sottoscrizione del Difensore come Requisito Essenziale
Il motivo principale della decisione risiede nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Il legislatore ha imposto questo requisito per garantire un ‘filtro’ tecnico-giuridico, assicurando che le questioni portate all’attenzione della Suprema Corte siano formulate con la perizia e la precisione necessarie. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce, pertanto, un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare la fondatezza delle censure.
La Genericità del Ricorso
In aggiunta al vizio di forma dirimente, la Corte ha rilevato, seppur in via accessoria, che il ricorso era anche affetto da genericità. Le doglianze non erano state articolate in modo specifico e dettagliato, limitandosi a enunciazioni vaghe senza un confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata. Anche questo profilo, da solo, avrebbe potuto condurre alla medesima conclusione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento della giustizia. In particolare, nel contesto del ricorso per cassazione, l’assistenza di un legale specializzato non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile imposto dalla legge. Tentare di agire personalmente in questa fase processuale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Questa pronuncia riafferma con forza la necessità di affidarsi sempre a professionisti qualificati per tutelare i propri diritti nelle sedi giudiziarie, specialmente in quelle di ultima istanza.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma del difensore abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina neanche le questioni di merito sollevate, ma si ferma al vizio procedurale, chiudendo definitivamente il caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dall’imputato in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
che peraltro il ricorso è anche generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigli re este sore
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Il Presidente