Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a SAN COGNOME JATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/08/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Vcorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre personalmente avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. per il riesame, emessa in data 02 agosto 2024, con la quale è stata dichiarata inammissibile l richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 16 maggio 2024. In particolare, lamenta, ai sen dell’art. 606, comma 1, lett. D), B) ed E) cod. proc. pen., rispettivamente la mancata assunzio di prove decisive di cui era stata avanzata richiesta di assunzione dal ricorrente, il vi violazione di legge in relazione all’art. 161 cod. proc. pen. per la violazione delle mod generali di notifica degli atti processuali incluso il decreto di sequestro, nonché il motivazione per la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa e la mancata valutazio degli elementi addotti dalla difesa.
Il ricorrente in data 18 novembre 2024 ha inviato a mezzo e-mail la richiesta di differimento dell’udienza al fine di consentire la nomina di un nuovo difensore.
In via preliminare, quanto alla richiesta di rinvio dell’udienza per consentire la nomina di un nuovo difensore il Collegio ritiene che essa non può essere accolta. Infatti, il ricorso presen personalmente viene trattato con procedura cosiddetta de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. che richiama l’ipotesi di difetto di legittimazione di cui all’art. 591, 1, lett.a), cod. proc. pen. (si veda in tal senso Sez.2, n.4800 del 15/02/2024, Rv.285927-01 In tali casi, la Corte decide senza formalità di procedura, nè è prevista la presenza Procuratore generale e dei difensori, ragion per cui l’istanza di differimento, che è motivata base dell’esigenza della nomina di un nuovo difensore, va rigettata perché non tiene conto dell specifiche modalità procedurali di trattazione del ricorso personale previste dalla legge.
Quanto al ricorso esso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato. Infatti, a seguito della modifica dell’art. 613 cod. pro. pen., per effetto del 23 giugno 2017 n.103, l’atto di ricorso per cassazione dev’essere sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Tale principio è stato enunciato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che in massima ha affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quell in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sosta del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u, n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010-01).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorren deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024
Il consigliere relatore