Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a COGNOME NOME la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai delitti di cui agli artt. 612-bis e 385 cod. pen., a lui contestati.
Avverso detta sentenza, l’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione,, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «alla sussistenza dei delitti».
Il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità.
Tale rilievo è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione dell’atto d impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettlivo dell’art. 613, comma 1».
La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della “paternità” dell’atto.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, Gomma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 novembre 2023.