Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è un Requisito Indispensabile
Presentare un Ricorso per Cassazione è l’ultima via percorribile per contestare una sentenza penale, ma questo percorso è costellato di requisiti formali inderogabili. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una delle regole più importanti: l’atto deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In caso contrario, la conseguenza è drastica: l’inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni di tale rigore procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un giovane uomo per un reato previsto dalla legge sulle armi (art. 4 L. 110/1975). In secondo grado, la Corte d’Appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in quattro mesi di arresto e 700 euro di ammenda, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso per Cassazione e il Vizio Formale
L’imputato ha presentato personalmente il Ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di un proscioglimento immediato in presenza di determinate cause. Tuttavia, nel compiere questo passo, ha commesso un errore formale fatale: ha redatto e depositato l’atto in prima persona, senza l’assistenza e, soprattutto, la firma di un difensore specializzato.
Le Motivazioni della Suprema Corte: L’Art. 613 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere ogni discussione sul merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione è netta e si basa su un preciso dettato normativo: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questo articolo, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La norma non lascia spazio a interpretazioni: la difesa tecnica da parte di un avvocato “cassazionista” non è una facoltà, ma un presupposto processuale essenziale. Poiché l’atto era stato presentato personalmente dal condannato, la Corte non ha potuto fare altro che rilevarne il vizio e dichiararlo irricevibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Questa ordinanza serve da monito: il giudizio di legittimità ha regole proprie e un livello di tecnicismo che impone l’assistenza di un professionista qualificato. Il “fai da te” processuale, specialmente dinanzi alla Suprema Corte, non è ammesso e può portare a conseguenze economiche negative, oltre a precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa prevede l’art. 613 del codice di procedura penale riguardo alla firma del ricorso?
L’articolo 613 c.p.p., come modificato dalla L. 103/2017, prevede che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannato anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel aver causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 31/5/2022 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena in mesi quattro di arreso ed euro 700,00 di ammenda, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 L. 110/1975;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condanNOME deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024