Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen, disposizione che sancisce un obbligo di immediata declaratoria delle contemplate cause di non punibilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Questa Corte di legittimità, sul punto ha peraltro da tempo chiarito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01; conf. Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636 – 01 che ha precisato, nel ribadirne l’irrilevanza, che l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01)
Va anche ricordato che sul punto è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01 che, in motivazione, hanno precisato che l’elevato livello
di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Peraltro, il proposto motivo era manifestamente infondate, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso, in ogni caso, sarebbe stato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. I giudici del gravame di merito hanno compiutamente argomentato in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 129 cod. proc. pen., fondando la propria impostazione accusatoria tanto sulla confessione resa dal ricorrente nell’udienza del 4 aprile 2024, quanto sull’evidenza probatoria offerta dai filmati di videosorveglianza, dai quali emerge in maniera inequivoca la commissione dei furti da parte del ricorrente in concorso con altri.
Quanto alla doglianza difensiva concernente l’asserita omissione, da parte della Corte di appello di Trento, di una valutazione conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., deve rilevarsi che la motivazione resa in punto di trattamento sanzionatorio ha evidenziato: la sussistenza di precedenti specifici a carico dell’imputato; la reiterata commissione, in un’unica notte, di ben sei episodi di furto pluriaggravato; l’entità non trascurabile dei danni cagionati; la gravità oggettiva dei fatti; nonché il rilevante pregiudizio patrimoniale arrecato.
Trattandosi, pertanto, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, ipotesi che, nella fattispecie in esame, non ricorrono.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025