Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile. Ecco Perché.
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’istanza delicata e tecnicamente complessa. Proprio per questo, la legge stabilisce requisiti di forma molto rigidi per la sua presentazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’appello non può essere proposto personalmente dall’imputato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’atto di ricorso veniva redatto e firmato personalmente dall’interessato. In calce al documento era presente anche la firma del suo difensore, ma questa era apposta al solo fine di autenticare la firma del proprio assistito, non per fare proprio il contenuto dell’atto.
Di conseguenza, l’impugnazione risultava, a tutti gli effetti, proposta unicamente dall’imputato e non dal suo legale. Questo dettaglio formale si è rivelato decisivo per l’esito del procedimento.
Il Principio di Diritto: La Necessità del Patrocinio Legale nel Ricorso per Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa disposizione, come sottolineato dalla stessa Corte richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), risiede nella peculiare natura del giudizio di legittimità. Si tratta di un procedimento caratterizzato da un elevato livello di complessità tecnica, che non verte sulla ricostruzione dei fatti, ma sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto. Tale complessità richiede necessariamente l’intervento di un professionista specializzato, in grado di articolare le censure in modo giuridicamente appropriato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La motivazione è puramente procedurale: l’atto è stato proposto personalmente dalla parte, in violazione di un requisito di forma previsto dalla legge a pena di nullità. I giudici hanno specificato che la firma del difensore per la sola autentica non è sufficiente a sanare il vizio, poiché non equivale a una sottoscrizione dell’atto nel senso richiesto dalla norma.
L’inammissibilità è stata dichiarata per ‘difetto di legittimazione’, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale. In sostanza, all’imputato non è riconosciuta dalla legge la facoltà di presentare personalmente questo tipo di impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un punto fermo della procedura penale: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato iscritto all’apposito albo. Non sono ammesse deroghe. La presentazione personale dell’atto o una sottoscrizione del legale limitata alla sola autentica della firma dell’assistito comportano l’immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Come conseguenza, non solo l’impugnazione non viene esaminata, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Una lezione importante sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole procedurali, specialmente nei gradi più alti del giudizio.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza ribadisce che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché è richiesta la firma di un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La Corte spiega che tale requisito è giustificato dalla natura peculiare e dall’elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità, che richiede l’assistenza di un professionista con competenze specifiche per garantire la corretta formulazione delle censure legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 17/07/1963
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dattravvIszrarte -ryarti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, atteso che la sottoscrizione resa in calce dal difensore appare unicamente volta all’autentica della fir del Vitale e non a fare proprio anche il tenore del ricorso stesso e che pertanto l’impugnazione in coerenza, va esclusivamente riferita, dunque, al solo imputato;
rilevato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione e che, come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), in coerenza con tale disposizione, il ricorso per cassazion avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livello di complessità tecn del giudizio di legittimità.
Ritenuto, dunque che dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’a 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l’art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.