Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letto il ricorso;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentat personalmente da NOME COGNOMECOGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/ dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dell somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025