Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Ormai Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nella procedura penale: il ricorso per cassazione non può più essere presentato personalmente dall’imputato o dal condannato, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. Questa pronuncia, la n. 48132 del 2023, chiarisce le conseguenze della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha modificato in modo sostanziale le regole per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato, avverso un decreto del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L’interessato ha redatto e proposto personalmente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte, senza l’assistenza e la firma di un legale iscritto all’apposito albo speciale. Sia il provvedimento impugnato che il successivo ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma Orlando, un dettaglio cronologico che si rivelerà decisivo.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una valutazione puramente procedurale, evidenziando come la modalità di presentazione dell’atto non fosse conforme alle nuove disposizioni legislative. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente un profilo di colpa nella proposizione del gravame.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma sul Ricorso per Cassazione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione della legge n. 103 del 2017. Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. Tuttavia, la nuova normativa ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo esplicitamente tale possibilità.
La Corte sottolinea che, per tutti gli atti successivi all’agosto 2017, il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente neppure una semplice autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. L’atto di impugnazione deve provenire formalmente e sostanzialmente dal difensore, che ne assume la piena titolarità.
Questa interpretazione è supportata da precedenti e autorevoli pronunce, incluse quelle delle Sezioni Unite, che hanno consolidato questo orientamento. L’obiettivo della norma è quello di garantire un filtro di tecnicità e professionalità nel giudizio di legittimità, riservandolo a questioni di puro diritto sollevate da esperti della materia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito chiaro: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Il “fai da te” processuale, un tempo consentito, è oggi una strada che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche negative.
La condanna al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende non è automatica, ma consegue alla valutazione della colpa del ricorrente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che l’errore procedurale non fosse scusabile, imponendo una sanzione significativa. Questa decisione rafforza l’importanza di una difesa tecnica qualificata in ogni fase del procedimento, specialmente in quella, estremamente complessa, del giudizio di legittimità.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa accade se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza procedurale dell’atto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, qualora non si possano escludere profili di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48132 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48132 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso COGNOME da:
COGNOME NOME NOME a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
( – dato avviso alle partir.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME COGNOME ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino indicata in epigrafe. Sia il provvedime impugNOME, sia il ricorso, sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’en in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’im – e quindi, anche del condanNOME – di proporre personalmente ricorso p cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pe d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cass (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 d 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 de 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natur personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazion mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuis difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere d inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzion favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000), che si riti equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.