Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/08/2022 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/08/2022, il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta, nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza emessa in data 11/07/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1) e 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 2).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia’ articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di partecipazione all’associazione criminosa finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestata condotta partecipativa, quale fornitore della associazione criminosa dedita al traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana, basandosi sul contenuto delle conversazioni e degli sms intercorsi tra il ricorrente e COGNOME NOME, che, al contrario, non facevano emergere gli indici sintomatici per la configurabilità della partecipazione al reato associativo del fornitore di sostanza stupefacente; in realtà, le risultanze delle intercettazioni comprovavano un unico episodio in cui l’indagato avrebbe fornito droga, come desumibile dalla richiesta di pagamento della somma di euro diecimila; non emergeva, invece, il carattere sistematico delle forniture ma la loro esclusiva riconducibilità ad uno stretto rapporto sinallagmatico.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarli.
Argomenta che il Tribunale aveva desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato dando rilievo alle sole modalità del fatto e senza valutare la personalità dell’indagato; inoltre, non era stata espressa alcuna motivazione in ordine alla impossibilità applicare una misura coercitiva meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché intempestivo.
Va osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza n.1626/2021 del 24/09/2021, Bottari, Rv. 280167 – 01, hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituiscono una deroga alle norme che regolano in via AVV_NOTAIO la presentazione dell’impugnazione, e gli artt. 311, comma 3, e 325, comma 3, cod. proc. pen. escludono qualsiasi soluzione alternativa; hanno, quindi, escluso l’operatività per il ricorso cautelare degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
In particolare, in motivazione si è rilevato che la giurisprudenza della Corte è costante nel rimarcare l’autonomia delle modalità di presentazione dell’impugnazione indicate dall’art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola AVV_NOTAIO contenuta negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. In proposito si è affermato che, in tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via AVV_NOTAIO la presentazione dell’impugnazione (Sez. 6, n. 3593 del 06/12/1990, Messora, Rv.187018); e si è detto che non possono trovare applicazione le diverse norme sulla presentazione dell’atto di impugnazione di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. la cui operatività, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995 al solo art. 309, comma 4, cod. proc. pen., è limitata alla presentazione della richiesta di riesame nonché dell’atto di appello, giusta il rinvio contenuto nel comma 2 dell’art. 310 del codice di rito (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367); si anche è evidenziato come, mentre all’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. è stato aggiunto, con l’art. 16, comma 2, della I. 8 agosto 1995, n. 322, il richiamo all’art. 583 cod. proc. pen., viceversa la formulazione dell’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. è rimasta inalterata. Su tale considerazione, le Sezioni Uniti hanno, quindi, escluso che, con riguardo al ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, possa trovare applicazione l’art. 583 cod. proc. pen., “in quanto anche per tale disposizione si sarebbe reso necessario (…) un richiamo espresso che, come si è visto, è mancante” (in motivazione, par. 4.3). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale interpretazione, si è rimarcato, è stata ritenuta non in contrasto con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, comma 3, lett. b) CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., richiamate, invece, dall’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. per la richiesta del riesame, vedendosi in materia di modalità di presentazione dell’impugnazione,
rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019 Condipero, Rv. 279031). Le forme di presentazione dell’impugnazione, come rilevato nella decisione citata, sono il portato di una scelta del legislatore – insindacabile – di indicare per la materia cautelare personale e per quella reale modalità tra di loro omogenee che si differenziano tra di loro in relazione alla tipologia del giudizio (di merito o di legittimità).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’esame degli atti, consentito nell’esercizio del potere-dovere di accertare i fatti posti a fondamento delle eccezioni processuali dedotte (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094-01), evidenzia che l’ordinanza impugnata è stata depositata dal Tribunale del riesame di Catania in data 14.9.2022 ed è stata notificata in pari data al difensore ed all’indagato.
Il ricorso per cassazione è stato spedito a mezzo racc. ta a.r. del 23.9.2002 al Tribunale di Catania ed è pervenuto in data 29.09.2022 presso la cancelleria del Tribunale di Catania.
Per valutare la tempestività del ricorso, non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 583 cod.proc.pen., deve darsi rilievo alla data in cui lo stesso pervenuto alla cancelleria del giudice a quo, e’ quindi, alla data del 29.09.2022; il ricorso è, quindi, intempestivo perché proposto oltre il termine dei dieci giorni indicato dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità.
Pertanto, ribadita l’autonomia delle modalità di presentazione dell’impugnazione indicate dall’art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola AVV_NOTAIO contenuta negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., deve affermarsi che nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo raccomandata la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’uff competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 583 cod.proc.pen. (cfr Sez.3, n. 19460 del 2022, non massimata).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 30/11/2022