Ricorso per Cassazione e Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: la quasi impossibilità di presentare un ricorso per Cassazione che contesti la misura della pena concordata. Analizziamo questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
Il caso in esame: un ricorso basato sulla quantificazione della pena
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona. Il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 133 e 133-bis del codice penale, sostenendo che la pena applicata fosse sproporzionata. In sostanza, la critica non verteva sulla legalità della pena in sé, ma sulla sua ‘quantificazione’, ovvero sul modo in cui il giudice aveva ponderato gli elementi per determinarne l’entità.
I limiti del Ricorso per Cassazione dopo la riforma
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, ha posto dei paletti molto rigidi alla possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di evitare ricorsi puramente dilatori e di dare maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
Secondo tale disposizione, il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi specifici, tra cui:
* Mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
* Corruzione del pubblico ministero o del giudice.
* Illegalità della pena applicata.
È proprio su quest’ultimo punto che si concentra l’ordinanza in esame.
La decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione e la sua inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza approfondita. La motivazione è netta: le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione: Illegalità vs. Commisurazione
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: una cosa è la ‘illegalità’ della pena, un’altra è la sua ‘commisurazione’. Si ha illegalità quando la sanzione applicata non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel reato, oppure quando eccede, per specie o quantità, i limiti massimi stabiliti dalla legge. Al contrario, la commisurazione riguarda il processo discrezionale del giudice che, all’interno della cornice edittale, determina la pena concreta basandosi sui criteri dell’articolo 133 c.p. (gravità del danno, intensità del dolo, etc.).
Poiché il ricorrente criticava proprio questo secondo aspetto – cioè il merito della quantificazione della pena – il suo ricorso è stato giudicato inammissibile. La scelta di patteggiare implica, infatti, l’accettazione della pena concordata, e non è possibile rimetterla in discussione in Cassazione per motivi legati alla sua presunta sproporzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per chi si appresta a definire un procedimento con il patteggiamento, è fondamentale essere consapevoli che la possibilità di impugnazione è estremamente limitata. La decisione sulla congruità della pena è una valutazione che deve essere fatta a monte, durante la negoziazione con il Pubblico Ministero. Una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, lo spazio per un ripensamento in sede di legittimità è quasi nullo, salvo i rari casi di pena palesemente illegale. Di conseguenza, il difensore ha il compito cruciale di assistere il proprio cliente nella ponderazione di tutti i pro e i contro dell’accordo, poiché le porte del ricorso per Cassazione sulla misura della pena rimarranno, con ogni probabilità, chiuse.
È possibile presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento se si ritiene la pena troppo alta?
No. La Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile se contesta unicamente la commisurazione della pena, cioè la sua quantificazione basata sui criteri di gravità del reato (art. 133 c.p.), in quanto tale valutazione è oggetto dell’accordo tra le parti.
In quali casi è ammesso il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo se si contesta l’illegalità della pena. Ciò si verifica quando la sanzione applicata non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato oppure quando, per specie o quantità, eccede i limiti massimi stabiliti dalla legge.
Qual è la norma di riferimento che limita l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento?
La norma fondamentale è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
.4,1111″,-.•.•11~110.- del PG
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce il mancato rispetto degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell’art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio, Rv. 276509 – 01), così come sono ugualmente inammissibili le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024
onsigliere stenso e
GLYPH
Il Prekdnte