Ricorso per Cassazione: L’Importanza Cruciale della Firma dell’Avvocato
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, proprio per la sua delicatezza, è circondato da rigide regole procedurali. Una di queste, fondamentale e inderogabile, riguarda la necessità della difesa tecnica qualificata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso presentato personalmente dal condannato. Analizziamo insieme il caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Un soggetto, condannato e sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, decideva di impugnare un’ordinanza a lui sfavorevole, emessa in data 20 giugno 2024. Invece di affidarsi a un legale, presentava personalmente il ricorso per cassazione direttamente alla Suprema Corte. Questo atto, apparentemente semplice, si è scontrato con una precisa e insormontabile norma procedurale.
La Decisione della Corte: Ricorso Dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato l’immediata inammissibilità del ricorso. La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: L’Obbligo della Difesa Tecnica nel ricorso per cassazione
La motivazione della Corte è netta e si basa su un principio cardine della procedura penale, rafforzato dalla riforma del 2017 (legge n. 103). Gli Ermellini hanno ricordato che la facoltà dell’imputato (o del condannato) di proporre personalmente un’impugnazione è espressamente esclusa per il ricorso per cassazione.
L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla citata legge, stabilisce che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa non è una mera formalità, ma una regola posta a garanzia della qualità tecnica del ricorso e del corretto funzionamento della giustizia di legittimità, che deve concentrarsi su complesse questioni di diritto.
Poiché nel caso di specie il ricorso era stato presentato e sottoscritto personalmente dall’interessato, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità de plano, cioè in via preliminare e senza discussione, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La condanna alla sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., discende automaticamente dall’assenza di elementi che possano escludere una colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai da te’ non è ammesso. La figura del difensore specializzato è imprescindibile. La normativa vigente impone un filtro tecnico all’accesso in Cassazione, volto a evitare ricorsi dilatori, infondati o non correttamente formulati dal punto di vista giuridico. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Ignorare questa regola non solo rende l’impugnazione vana, ma espone anche a significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una cospicua sanzione.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, la legge n. 103 del 2017 ha escluso categoricamente questa facoltà. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate. A questa dichiarazione consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso?
Sì. Se non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità, la Corte lo condanna anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FORMIA il 19/03/1970
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
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IN FATTO E IN DIRITTO
Aversano NOME ricorre avverso una decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 20 giugno 2024.
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato. Va ricordato che con la legge n.103 del 2017 si è esclusa la facoltà dell’impu (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pen inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cass (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente