Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31262 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza dal Tribunale di Bologna con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di pace di Bologna con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due ipotesi di lesioni, si è ridetermina solo trattamento sanzioNOMErio;
letta, altresì, la memoria dell’imputato, che reitera i moivi di ricorso opponendos all’eventuale declaratoria di inammissibilità;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio ed all’art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’annmissibilità delle doglianze conn alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027);
2.1. Rilevato che non depone in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della viola di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità;
Considerato altresì che la censura relativa al vizio di motivazione non è consentita in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entr in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente