Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a SAN COGNOME JATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/08/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ticorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre personalmente avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. per il riesame, emessa in data 02 agosto 2024, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 16 maggio 2024, limitatamente ai beni immobili e al saldo attivo del conto corrent alla medesima intestati di cui al verbale della Guardia di Finanza del 4 luglio 2024, e ha dichia per il resto inammissibile la predetta richiesta di riesame.
In particolare, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. D), B) ed E) cod. proc. rispettivamente la mancata assunzione di prove decisive di cui era stata avanzata richiesta d assunzione dal ricorrente, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 161 cod. pro per la violazione delle modalità generali di notifica dCOGNOME atti processuali incluso il dec sequestro, la nullità del provvedimento di sequestro preventivo dell’intero ammontare dell somme presenti sul suo conto corrente violando i limiti che salvaguardano il minimo vitale per sostentamento personale, nonché la nullità del sequestro perché eseguito sul patrimonio personale dell’indagata senza la preventiva escussione di quello sociale; deduce, infine, il v
di motivazione dell’ordinanza per la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa mancata valutazione dCOGNOME elementi addotti dalla difesa.
Va segnalato che il coniuge della COGNOME, NOME COGNOME COGNOME ricorrente in un procedimento parallelo (R.G.N. 32577/2024), in data 18 novembre 2024 ha inviato a mezzo email la richiesta di differimento dell’udienza al fine di consentire ad entrambi la nomina d nuovo difensore.
In via preliminare, quanto alla richiesta di rinvio dell’udienza per consentire la nomina d nuovo difensore il Collegio osserva che l’istanza è stata avanzata da NOME COGNOME che non ha allegato alcuna procura speciale rilasciata dalla coniuge. In ogni caso, in termini generali rileva che il ricorso presentato personalmente viene trattato con procedura cosiddetta de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. che richiama l’ipotesi di difetto di legittimazione di cui all’art. 591, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. (si veda in tal senso n.4800 del 15/02/2024, Rv.285927-01). In tali casi, la Corte decide senza formalità d procedura, nè è prevista la presenza del Procuratore generale e dei difensori, ragion per cu l’istanza di differimento avanzata da COGNOMECOGNOME che è motivata sulla base dell’esigenza della nomina di un nuovo difensore, deve essere, comunque, rigettata perché non tiene conto delle specifiche modalità procedurali di trattazione del ricorso personale previste dalla legge.
Quanto al ricorso esso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall’imputata. Infatti, a seguito della modifica dell’art. 613 cod. pro. pen., per effetto del 23 giugno 2017 n.103, l’atto di ricorso per cassazione dev’essere sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Tale principio è stato enunciato COGNOMEe dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che in massima ha affermato: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quell in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sosta del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore» (così Sez. u, n.8914 del 27/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272010-01).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, la ricorrent deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024
Il consigliere relatore
Il Pres ente