Ricorso per Cassazione: I Limiti invalicabili del Concordato in Appello
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, i rigidi paletti che limitano l’accesso a questo strumento di impugnazione quando la sentenza di appello è frutto di un ‘concordato’, ovvero di un accordo sulla pena tra accusa e difesa.
La vicenda analizzata riguarda un imputato condannato per il reato di usura, il quale aveva raggiunto un accordo in Corte d’Appello per la rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato ha tentato la via del ricorso per cassazione, lamentando che i giudici d’appello non avessero valutato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 c.p.p. La risposta della Corte è stata netta: il ricorso è inammissibile.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato per usura, decideva di accordarsi con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per una ridefinizione della sanzione penale. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta concorde delle parti, emetteva una sentenza che recepiva l’accordo sulla pena. Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per cassazione contro tale decisione, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto, prima di tutto, verificare la presenza di eventuali cause di non punibilità, come impone l’art. 129 c.p.p., che obbliga il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento in ogni stato e grado del processo se ne ricorrono le condizioni.
La Decisione sul ricorso per cassazione e il Principio di Diritto
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno trattato il caso con la procedura semplificata de plano, prevista quando l’esito del ricorso appare scontato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in cassazione solo per motivi estremamente specifici e circoscritti.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’accordo sulla pena in appello (art. 599 bis c.p.p.) comporta una rinuncia implicita a far valere la maggior parte dei motivi di gravame. L’imputato, accettando il ‘patteggiamento in appello’, si preclude la possibilità di contestare nel merito la propria colpevolezza. Il ricorso per cassazione è ammesso solo se si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà di aderire al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o viziato).
2. Il mancato consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme da quanto concordato tra le parti.
Sono invece inammissibili, come nel caso di specie, le censure relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o a presunti vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Poiché la doglianza dell’imputato riguardava proprio la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., essa rientrava a pieno titolo tra i motivi a cui si rinuncia con l’accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura prevalentemente ‘abdicativa’ del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale ottiene il vantaggio di una pena concordata e potenzialmente più mite, ma deve essere consapevole di rinunciare a quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. Il ricorso per cassazione rimane un’opzione eccezionale e non una terza istanza di giudizio per rimettere in discussione il merito della vicenda. La decisione della Cassazione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza emessa con la procedura del “concordato in appello” (art. 599 bis c.p.p.)?
No, il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito.
La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.) può essere un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale doglianza è inammissibile, in quanto si considera un motivo a cui la parte ha implicitamente rinunciato aderendo all’accordo sulla pena.
Cosa succede se un ricorso per cassazione avverso una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3183 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di usura;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa valutazione dell’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei cas previsti dall’art. 599 bis cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/12/2023