Ricorso per Cassazione: Perché è Obbligatorio un Difensore?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall’interessato. È indispensabile l’assistenza di un legale abilitato. Questa decisione evidenzia come il requisito del ricorso per cassazione difensore non sia una mera formalità, ma una condizione di ammissibilità la cui violazione comporta conseguenze severe, inclusa una condanna pecuniaria. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni di questa regola e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: una Richiesta Respinta
All’origine della vicenda vi è la richiesta di un soggetto, detenuto, di ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione tra reati giudicati con tre diverse sentenze. L’obiettivo era unificare le pene per beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di Appello di Napoli, tuttavia, aveva respinto tale istanza con un’ordinanza.
Contro questa decisione, l’interessato decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione. Agendo in prima persona, depositava una dichiarazione di ricorso direttamente presso la direzione della casa circondariale dove era recluso, riservando la presentazione dei motivi di impugnazione al proprio difensore di fiducia. I motivi, però, non venivano mai depositati.
Il Ricorso per Cassazione Difensore e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non perché privo di motivi, ma per un difetto a monte: la mancanza di legittimazione del ricorrente. La legge, infatti, impone regole precise per la presentazione di un ricorso davanti alla massima giurisdizione, e tra queste spicca l’obbligatorietà dell’assistenza legale qualificata.
La Suprema Corte ha sottolineato come la dichiarazione personale, anche se seguita dall’indicazione di un avvocato, non sia sufficiente a instaurare validamente il giudizio di legittimità. Il principio del ricorso per cassazione difensore è inderogabile e la sua violazione è fatale per l’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce chiaramente che gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non ammette eccezioni per la parte privata.
I giudici hanno richiamato un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questa interpretazione, specificando che tale regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, inclusi quelli in materia cautelare. La ratio della norma è garantire un’elevata tecnicità e professionalità nel giudizio di legittimità, che non verte sui fatti ma esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
La Corte ha inoltre specificato che la mera indicazione del nominativo di un avvocato è irrilevante. L’atto deve essere materialmente sottoscritto dal legale. In aggiunta, la totale assenza dei motivi di ricorso costituiva un’ulteriore e autonoma causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, questa decisione ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione è un procedimento altamente specializzato che non consente iniziative personali. Affidarsi a un difensore abilitato non è una scelta, ma un requisito imprescindibile per accedere al giudizio della Suprema Corte, la cui violazione porta a una declaratoria di inammissibilità e a rilevanti sanzioni economiche.
Posso presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. La Corte di Cassazione, sulla base dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017, ha stabilito che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale da parte dell’interessato è quindi vietata.
Cosa succede se deposito una dichiarazione di ricorso personalmente, riservandomi di far presentare i motivi dal mio avvocato?
Il ricorso è ugualmente inammissibile. La Corte ha chiarito che la sola dichiarazione di ricorso, anche se indica il nome di un legale, deve essere sottoscritta dal difensore stesso. L’atto presentato personalmente è invalido e non può essere sanato dalla successiva (e in questo caso mancata) presentazione dei motivi da parte del legale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale sanzione è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av , yfso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 21 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha respinto la richiesta, avanzata da NOME COGNOME, di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze..
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, peraltro non accompagnata dai motivi di ricorso, la cui presentazione è stata riservata al difensore di fiducia, specificamente indicato, motivi che non risultano essere stati mai presentati.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
La mera indicazione del nominativo di un difensore, riservando al medesimo la presentazione dei motivi, è palesemente irrilevante. Il ricorso, infatti, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente