Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
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e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che NOME ha presentato — attraverso deposito presso la direzione del carcere presso ii quale si trova ristretto in data 8/7/2024 un atto di suo pugno, da qualificarsi per il suo contenuto come ricorso per cassazione, nei quale il condannato chiede di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza in epigrafe indicata, assumendo la esistenza di un errore.
Rilevato che l’impuanazione, diretta ad altra Autorità, è stata trasmessa a questa Corte per competenza.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 513, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inannmissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte cfi cassazione.
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ciò debba valere anche per il ricorso straordinario, ove volesse intendersi proposto a questo fine l’atto d’impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 – 01:”Ii ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agii artt. 571 e 613 cod. proc, pan. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inarnmissibilità, da un difensore · munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione”; Sez. 4, Sentenza n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 – 01:”Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 -bis cod. proc, peri., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art.. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n, 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione”). Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma il-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
Consigliere estensore