Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 740 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/08/1963
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata dal 15/01/2019 in poi la misura dell’affidamento in prova nei confronti di NOME COGNOME ritenendo che l’esperimento riabilitativo fosse fallito a partire dalla commissione della prima di due violazioni accertate a suo carico (allontanamento dal Comune di Napoli e frequentazioni con persone pregiudicate);
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, perchØ si era limitata a recepire la segnalazione delle formali violazioni, senza valutare le giustificazioni addotte e la loro concreta incidenza sulle finalità di risocializzazione;
che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l’ordinanza relativa alla valutazione dell’esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1bis), Ł esperibile opposizione, da parte dell’interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, COGNOME, Rv.
267643; di recente Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 – 01).
PoichØ pertanto il ricorrente, avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., operando il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma va riqualificato, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinchØ provveda sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME