Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI UDINE nei confronti di:
NOME nato il 12/03/1964
avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE COGNOME di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentite le conclusioni dell,$ ) –NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di pace della medesima città il 27 marzo 2024 ha
dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di percosse aggravato ai sensi dell’art. 61, n.
11-octies, cod. pen. e ha disposto la
trasmissione degli atti alla Procura della Rubblica presso il Tribunale di Udine.
2. Il ricorso è inammissibile atteso il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione.
Ed invero, a norma dell’ art. 568, comma secondo, cod proc. pen., sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28
cod.proc.pen. Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è,
dunque, ricorribile per cassazione. Né può farsi discendere da siffatta preclusione alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale sussistendo lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall’art. 28 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, COGNOME, Rv. 267722-01) e rispondendo tale strumento processuale ad una precisa scelta del legislatore operata secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (così, Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, COGNOME, Rv. 202468-01).
L’ esclusione specifica delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti altrimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che il provvedimento con cui venga decisa la questione relativa alla competenza territoriale, rientri nei poteri tipici del giudice pertanto, non potrà nemmeno essere considerato abnorme (Sez. 5, n. 1509, del 30/9/1992, n. 1509, COGNOME, Rv. 192278; Sez. 5, n. 33281 del 2016, cit.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
Roma, 7 luglio 2025