Ricorso per Cassazione: L’Errore Fatale della Firma Personale
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza per vizi di legittimità. Tuttavia, l’accesso a questo strumento è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come un errore apparentemente formale, ovvero chi firma l’atto, possa determinare l’inammissibilità del ricorso, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116 del Codice della Strada. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello della stessa città. La pena inflitta consisteva in due mesi di arresto e tremila euro di ammenda.
Non arrendendosi alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge per l’omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità. Tuttavia, commetteva un errore fatale: sottoscriveva personalmente l’atto di ricorso, senza avvalersi di un difensore abilitato.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito dei motivi sollevati, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su una ragione puramente procedurale: il ricorso era stato proposto da un soggetto privo di legittimazione. Questa conclusione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato un’ulteriore sanzione per il ricorrente.
Le Motivazioni: La Riforma Orlando e la Firma dell’Avvocato
Il cuore della decisione risiede nell’impatto della cosiddetta Riforma Orlando (L. n. 103 del 2017), entrata in vigore il 3 agosto 2017. Questa legge ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, che disciplinano la proposizione delle impugnazioni.
La norma è chiarissima: dopo tale data, il ricorso per cassazione in materia penale non può più essere presentato personalmente dalla parte. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché l’imputato ha firmato personalmente il ricorso in un momento in cui questa nuova regola era pienamente vigente, il suo atto è risultato irrimediabilmente viziato.
La Corte ha agito applicando la procedura semplificata dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che consente di dichiarare l’inammissibilità senza formalità quando questa emerge in modo evidente, come nel caso di un difetto di legittimazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte lo ha anche condannato al versamento di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Questo perché i giudici non hanno ravvisato un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, applicando il principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa. La vicenda sottolinea in modo inequivocabile l’importanza cruciale di affidarsi a un avvocato cassazionista per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, un requisito non più derogabile.
Dopo la Riforma Orlando (L. 103/2017), un imputato può firmare personalmente il proprio ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito delle modifiche agli artt. 571 e 613 del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene proposto da un soggetto non legittimato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione e l’atto non produce alcun effetto, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, se non si ravvisa un’assenza di colpa, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 4.000 euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 31/08/1978
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 262/2025
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2023, con la quale Enuebuke Sunday veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di guida senza patente di cui all’art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello omesso di valutare l’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della L. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/03/2025
COGNOME estensore
I PFesidente